STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 9 ottobre 2017
OGGETTO: Comunicazioni all’Inail per infortuni brevi, dal 12 ottobre.
Spettabile Azienda,
dal 12 ottobre prossimo i datori di lavoro dovranno comunicare telematicamente all’Inail anche gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre a quello dell’evento, tramite i servizi telematici dell’Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e che assolve ad un fine statistico-informativo.
Si tratta dell’obbligo previsto dalla lettera r) del comma 1 del D.Lgs. n. 81/08, collegato all’istituzione del Sinp (Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). La novità sta nel fatto che il datore dovrà comunicare telematicamente all’Istituto anche gli infortuni con prognosi tra 1 e 3 giorni, cioè quelli che sono esclusi dall’obbligo di denuncia ai fini assicurativi di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965. Quest’ultima denuncia, che assolve al fine assicurativo, cioè quella riservata agli eventi con prognosi superiore a tre giorni e che dà diritto all’indennizzo c/Inail, dovrà comunque continuare ad essere presentata.
Modalità di comunicazione
Le regole per effettuare il nuovo adempimento sono sostanzialmente le stesse della classica denuncia ai fini assicurativi. Come precisato dall’Inail nella circolare del 13 luglio 2013 l’obbligo della nuova comunicazione telematica deve essere adempiuto, infatti, dal datore di lavoro entro le 48 ore dalla ricezione (da parte del dipendente) del certificato medico o meglio del numero identificativo del protocollo d’invio del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Ricordiamo, infatti, come illustrato dall’istituto assicurativo nella circolare n. 10/2016, che dal 22 marzo scorso anche il certificato medico di infortunio si è dematerializzato e quindi deve essere trasmesso on line all’Inail dai medici/strutture di pronto soccorso competenti.
Mentre la norma e cioè la lettera r) del comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che la denuncia ai fini assicurativi vale anche ai fini informativi e statistici (senza cioè che sia necessario duplicare l’adempimento), nulla è detto neppure dall’Inail per il caso contrario. Quest’ultimo potrebbe verificarsi quando l’infortunio fino a tre giorni di prognosi, inizialmente comunicato ai soli fini statistici si prolunghi poi oltre i tre giorni, con la necessità di effettuare la denuncia ai fini assicurativi.
Gli obblighi formali del datore di lavoro
In sintesi sono:
- in caso di infortunio con prognosi da uno a tre giorni: comunicazione ai fini statistici-informativi;
- in caso di infortunio con prognosi di almeno quattro giorni: denuncia (che è in sè anche comunicazione);
- non è più richiesta (dal 22.03.2016) la comunicazione alla P.S. dell’infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, alla quale provvede l’Inail.
Sanzioni
Non risultano al momento specifiche istruzioni Inail in merito. Si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo: per l’omissione o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di 548 a un massimo di 1.972,80 euro, aumentati a 1.096 e 4.932 euro se l’infrazione riguarda un evento di durata superiore a 3 giorni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
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